Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l’;ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l’autorità istituita ai sensi dell’articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
1-bis.La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e
impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell’Unione europea.
1-ter.Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della presente
legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonché l’articolo 18.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1°aprile 1981, n. 121,
come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell’accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per
ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti
di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l’ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all’estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori
dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia
suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e
con le modalità individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve
precedere l’effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’;Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; in mancanza
di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese
di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni
di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di
cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento
di cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle
relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto
del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai
soli fini e con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
5-ter.Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma
1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati
necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai
recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente
collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole
finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, e
limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e
diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai
regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative
culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di
lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e
ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la
fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di
legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto
del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione
di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte
di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117 e
seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell’articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis
e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste
dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica
è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e
può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall’art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono
essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile,
da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile
in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica
e documentata per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui
all’articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo
31;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica ilcodice di deontologia di cui
all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini
indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato.
Art. 13. Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all’esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio
del diritto di cui alla medesima lettera h);
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai
dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi
dell’articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l’attuazione.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale,
con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di
altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
Art. 17. Limiti all’utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell’interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest’ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per
la loro conoscibilità e pubblicità
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o
di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi
bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano
effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell’articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e),
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22. Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i
cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa
disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i
soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il
perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e
l’ente, l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i
dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l’attenzione sul disposto
dell’Articolo 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici".
Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche
senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime
finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalità semplificate per le informative di cui all’articolo 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi
sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti,
sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del
medico di medicina generale scelto dall’interessato, per conto di più titolari di
trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla
richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da
parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate
nel comma 1-ter, l’informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla
richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell’organizzazione dei servizi e delle
prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all’articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall’articolo 22,
comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di
intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di
organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un
familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all’interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico
designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e
le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell’interessato e all’autorizzazione del Garante,
nonché il limite previsto dall’articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei dati di
cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione,
da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma
2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell’articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme
semplificate per le informative di cui all’articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell’articolo 28.
CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali all’estero
1.Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma
o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea e
ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest’ultimo, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o
di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell’interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione
europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell’articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall’articolo 7.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio,
l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi trenta46giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il
blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1°al 30
agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di
cui al comma 2 e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente
legge, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo 9.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 30. Istituzione del Garante
1. E’ istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l)51vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere
proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità
di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l’editoria.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al
titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative
modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4,
della legge 1°aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge,52da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il
segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis. E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio
regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalità del
reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento in
ruolo del personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del regolamento; c) il
trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l’8
maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l’indennità di cui
all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo
trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di
funzione.
1-ter. L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre
il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una
indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e
comunque non inferiore alla indennità di cui all’articolo 41 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l’organico, fissato nel limite di
cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione
dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall’8 maggio 1997, e la gestione
delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All’ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le
indennità di cui all’articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13, nonché della notificazione di cui all’articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-
quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il
Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine
a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell’ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 32
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
CAPO VIII -SANZIONI
Art. 34. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a
due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di
cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da
lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda
stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di
cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in
quanto applicabili.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera
l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel
corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o,
nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui
all’articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 33,
comma 2, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 31,
comma 1, lettera i) e 32.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino
alla data del 30 giugno 2003.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale
da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di
cui all’articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si
applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre
1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date
entro il 30 novembre 1997.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli)
1.Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.75I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia
al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente: "1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,
denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente: "1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero
dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per
la protezione dei dati personali".
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce
all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1°aprile 1981, n. 121.
CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni
per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-
1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1°gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.
Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell’11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997
Dott.ssa Monica Celeste
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